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Numero 42 | 26 settembre 2025

Camera

Vogliono rimuovere dallo Statuto garanzie costituzionali di partecipazione dei cittadini


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Durante l’iter di modifica dello Statuto speciale del Friuli-Venezia Giulia finalizzato alla reintroduzione delle provincie, la maggioranza in Parlamento, su proposta di deputati della Lega, ha approvato un pericoloso emendamento.

Saranno abrogate dallo Statuto regionale le garanzie costituzionali di partecipazione dei cittadini alle modifiche della ‘forma di governo’ della regione. Al loro posto, si rinvia a una futura, incerta e malleabile legge regionale. Ma la tecnica utilizzata del “rinvio a legge regionale” non è un esercizio di autonomia, ma un’erosione del potere di controllo dei cittadini sulle istituzioni

Perché esistono leggi regionali ‘rinforzate’?

Alcuni tipi di legge regionale sono ‘rinforzate’. Si tratta delle leggi sulla ‘forma di governo’, regole così fondamentali per la vita democratica che è bene modificarle solo a largo consenso. 

Si tratta anzitutto della legge elettorale regionale, ma non solo: anche le regole sui rapporti tra gli organi della regione, su ineleggibilità e incompatibilità delle cariche per gli eletti, e quelle sull’iniziativa legislativa popolare e sui referendum regionali.

Per modificare queste regole, bisogna passare per una procedura rinforzata che garantisce la possibilità di un referendum confermativo. Il senso è: la partecipazione dei cittadini è un contrappeso al potere delle maggioranze nelle istituzioni e dei partiti più in generale nel regolare il modo con cui si esprime la sovranità popolare.

Siamo all’articolo 12 dello Statuto speciale Friuli-Venezia Giulia, che contiene le garanzie oggi in vigore.

Le leggi che modificano la forma di governo, una volta approvate a maggioranza dal Consiglio regionale, sono sottoposte a referendum confermativo se lo chiede 1/50 degli elettori della Regione o 1/5 del Consiglio regionale.

Se la legge viene approvata con un consenso trasversale del Consiglio regionale (oltre 2/3 degli eletti), la soglia per chiedere referendum è più alta: 1/30 degli elettori.

Si tratta di referendum confermativo, strumento efficace, che risponde a una logica diversa da quella dei referendum abrogativi.

Non c’è quorum: per passare, la proposta deve ricevere solo la maggioranza dei voti validi espressi. Chi vota decide, come alle elezioni amministrative o politiche.

La sterilizzazione della garanzia costituzionale

Con la modifica approvata dal Parlamento, il procedimento ‘rinforzato’ ora descritto sarà rimosso dallo Statuto. 

Lo Statuto dirà: «La legge [di modifica della forma di governo] PUÒ essere sottoposta a referendum regionale secondo la disciplina prevista da apposita legge regionale». 

‘Può’, non deve. E si rinvia a una legge approvata dal Consiglio regionale a semplice maggioranza: le regole del gioco vengono messe alla mercé dei governanti di turno.

La tecnica del “rinvio a legge regionale” è un modo subdolo di sterilizzare la garanzia costituzionale del referendum confermativo, nato per rendere il sistema resiliente ai capricci politici del momento.

Questa modifica statutaria non aumenta gli spazi di esercizio dell’autonomia regionale, ma è un’erosione del potere di controllo dei cittadini sulle istituzioni.

Le ragioni profonde di questa modifica

Qual è la ragione di questa modifica? Nulla è stato detto dai partiti di maggioranza, ma qualcosa si può intuire leggendo tra le righe. Tra ciò che oggi dovrebbe passare per il procedimento rinforzato dell’Articolo 12 dello Statuto ci sono due temi caldi: alcune leggi necessarie alla reintroduzione delle provincie e il limite del doppio mandato consecutivo per il presidente di regione (contenuto nella L.R. 17/2007).

Ad oggi, i proponenti di queste leggi correrebbero il ‘rischio’, tutto loro, di affrontare un referendum confermativo con le modalità oggi in vigore e appena descritte.

Con le modifiche che il Parlamento sta per approvare, saranno le maggioranze regionali pro tempore a decidere quali garanzie di partecipazione democratica concedere ai cittadini ogni volta che si interviene sulla forma di governo del Friuli-Venezia Giulia.

I partiti dell’attuale maggioranza, in Consiglio regionale e in Parlamento, dicano se ritengono che i cittadini e la democrazia sono un intralcio. 

Azioni di questo tipo sono una lama a doppio taglio, perché prima o poi tutti si torna all’opposizione.

 

Attuale
Articolo 12
Articolo 12
modificato
(comma 1) [omissis]

(comma 2) In armonia con la Costituzione e i princìpi dell’ordinamento giuridico della Repubblica e con l’osservanza di quanto disposto dal presente Titolo, la legge regionale, approvata dal Consiglio regionale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, determina la forma di governo della Regione e, specificatamente, le modalità di elezione del Consiglio regionale, del Presidente della Regione e degli assessori, i rapporti tra gli organi della Regione, la presentazione e l’approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con le predette cariche, nonché l’esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi regionali e la disciplina del referendum regionale abrogativo, propositivo e consultivo. […]

(comma 3) [omissis]

(comma 4) La legge regionale di cui al secondo comma è sottoposta a referendum regionale, la cui disciplina è prevista da apposita legge regionale, qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti del Consiglio regionale. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

(comma 5) Se la legge è stata approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio regionale, si fa luogo a referendum soltanto se, entro tre mesi dalla sua pubblicazione, la richiesta è sottoscritta da un trentesimo degli aventi diritto al voto per l’elezione del Consiglio regionale.

 

(commi 1,2 e 3 invariati)

 

(comma 4) La legge regionale di cui al secondo comma può essere sottoposta a referendum regionale secondo la disciplina prevista da apposita legge regionale.

(comma 5) [abrogato]

Samuele Pantanali
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Laureato in Giurisprudenza all'Università di Trieste, di Muzzana del Turgnano, cura i rapporti tra Patto per l'Autonomia e European Free Alliance Youth.

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