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Aviano 9 agosto

Aviano è in Friuli – Venezia Giulia, cosa può comportare istituzionalmente?


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Molto si è discusso recentemente dell’utilizzo della base aeroportuale di Aviano nel quadro del conflitto tra USA ed Iran. Della implicazione della stessa base in una miriade di fatti militari a fuoco, soprattutto relativi al medio oriente, se ne è spesso parlato a partire dalla guerra nel Kuwait, con situazioni in cui talvolta era attore anche lo stato italiano (ad es. Kuwait e Serbia) e l’ONU e altre in cui il coinvolgimento riguardava unicamente gli USA.

La differenza sostanziale con la situazione odierna sta nel fatto che l’Iran, il paese antagonista rispetto agli USA, ritiene suo diritto rispondere militarmente nei confronti di quei paesi che forniscono supporto diretto ed indiretto alle azioni USA. 

In pratica si discute se l’Iran può ritenere suo diritto attaccare militarmente (se è in grado di farlo come nel caso degli stati arabi e del Golfo) la stessa base di Aviano e le altre basi in Italia utilizzate dalle forze armate americane. Qualche estremista potrebbe anche chiedersi se siamo o meno in guerra con lo stesso Iran.

Riguardo a queste considerazioni il governo italiano esclude qualsiasi coinvolgimento diretto in azioni belliche e garantisce che la sovranità italiana sulle basi militari usate dagli USA in Italia non può essere messa in discussione.

Tuttavia, se questa è la verità, dovrebbe essere in qualche modo certificata: se non da una pubblica opinione portata a conoscenza di tutti i dettagli delle attività, che per la loro natura potrebbero obiettivamente essere oggetto di segretezza, da un “board” (tavola) di soggetti coinvolti garanti del percorso fiduciario.

Qualche riferimento storico e istituzionale

Sono due, proprio in relazione a quanto sta avvenendo, le questioni che sollevano incertezze sulla loro interpretazione. La prima è lo status del rapporto tra Italia e USA nella gestione delle basi rese disponibili e la seconda le caratteristiche operative delle attività che vengono svolte in queste basi.

Mentre per questo secondo aspetto ogni attività USA risulta dover essere portata a conoscenza di autorità militari italiane presenti in quelle basi, sulla ammissibilità delle stesse si deve far riferimento agli accordi di definizione della disponibilità delle stesse basi per gli USA. Che appunto sono normate da accordi e regolamenti bilaterali che iniziano negli anni 50 del secolo scorso e la cui conoscenza è asimmetrica, pubblica o riservata.

Negli anni ci sono stati alcuni avvenimenti di cui l’opinione pubblica è stata messa al corrente: la vicenda di Sigonella ai tempi di Craxi e la attuale persistente lamentela di Trump per il mancato aiuto alla sua missione in Iran, lamentela esplicita nei confronti della Spagna per il rifiuto di utilizzo delle basi e allargata all’Italia in maniera ambigua.

Di fatto esistono due documenti fondamentali, uno del 1954 (firmato il 20 ottobre) “Bilateral Infrastructure Agreement”, aggiornato nel 1973, e un Memorandum d’Intesa tra Italia e USA (un regolamento di funzionamento delle basi statunitensi in Italia) del 1995. Mentre quest’ultimo, che tra l’altro specifica l’obbligo di informazione in merito ad attività significative, è pubblico, l’Agreement del 1954 assieme ad altri accordi bilaterali storici (iniziati nel 1951) non è mai stato reso pubblico integralmente. E’ conosciuto come “accordo ombrello” con “una elevata classifica di segretezza” e ai sensi della Legge 801/1977 sul segreto di stato, non è divulgabile.

Da questi elementi deduco che, pur non divulgabile e riservato, l’accordo del 1954 (con le sue modifiche) è conosciuto (secondo necessità) ai diversi livelli in cui viene applicato quanto ivi previsto: a partire da autorità di governo fino al personale militare che lo mette in atto. Personalmente, essendo stato coinvolto come “combattente” del mondo libero ai tempi della “guerra fredda” in attività di uso delle testate nucleari a disposizione congiunta USA-Italia, penso di essere stato a conoscenza di procedure (e pratiche strategie di uso) relative proprio ai sensi di quell’accordo.

Non entro nel merito della legittimità costituzionale di tale situazione o della ormai non sostenibile politica di segretezza, perlomeno della struttura portante dell’accordo, ma di come autorità territoriali possano e/o debbano esserne coinvolte nei riflessi che vengono a presentarsi proprio in rapporto ad attività di governo ed amministrative. In riferimento all’attuale collocazione della base di Aviano è facile capire come ne derivino conseguenze determinanti, anche in termini di limitazione dei poteri di “sovranità relativa” che alla Regione Friuli-Venezia Giulia vengono attribuiti nel 1963 dallo Statuto speciale di autonomia ed anche nell’ambito delle successive Norme di Attuazione.

Qualche possibile considerazione conseguente

L’Accordo bilaterale del 1954 e il Memorandum d’Intesa del 1995 costituiscono un quadro unico rispetto a cui deve potersi connettere l’autorità di governo della stessa Regione così come è previsto per gli atti governativi che interessano la Regione con la presenza del Presidente della stessa alla riunione del Consiglio dei Ministri che discutono di tali atti.

E’ perciò importante sapere se il Presidente della Regione (e probabilmente lo stesso vale per altre a Statuto speciale come la Sardegna e la Sicilia) è stato “caricato” della conoscenza del quadro completo degli accordi Italia-Usa sulla gestione delle basi militari e quindi in particolare per quanto riguarda l’aeroporto di Aviano. 

E’ evidente che vi possono essere limiti di carattere urbanistico ed ambientale ma anche esigenze di sicurezza (ivi comprese quelle sanitarie) che discendono dalla piena conoscenza delle possibilità di organizzazione e delle attività che si svolgono nella base ed in relazione ad essa.

Se la riservatezza delle informazioni di cui il Presidente della Regione viene caricato non possono essere eluse, rimane in capo allo stesso, in un rapporto fiduciario con la popolazione che lo ha eletto, la gestione di tali informazioni nella attività di carattere legislativo ed amministrativo. Tuttavia non appare in alcun modo giustificata una mancanza eventuale di comunicazione allo stesso Presidente di una completa conoscenza del quadro di riferimento. Qualora ciò non fosse in essere si imporrebbe perciò la rivendicazione del soddisfacimento di tale primaria esigenza.

Giorgio Cavallo
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Attivo in politica dai primi anni Sessanta del secolo scorso, è stato consigliere regionale di opposizione per tre legislature e per due mandati assessore all’Urbanistica e alla Mobilità del Comune di Udine, presidente regionale di Legambiente FVG negli anni Novanta e Duemila. Saggista, ha decine di pubblicazioni all’attivo. Collabora con testate di informazione locale su temi di attualità politica, sociale ed economica.

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