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urna per elezioni

Aree vaste, dono della Provvidenza


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Province sì o Province no. Il dibattito pubblico si ferma a quanto conosce tramite l’informazione e la propaganda, e fa difficoltà a trovare fili interpretativi non semplificati. Ma quanto propongono le modifiche statutarie dello Statuto speciale del Friuli-Venezia Giulia, grazie alla Legge Costituzionale 1 del 2026, con l’introduzione dei nuovi enti amministrativi locali di “area vasta” possono dare molto di più e probabilmente di meglio.

Le modifiche apportate riguardano innanzitutto l’art.7 dello Statuto con un nuovo comma: ”La Regione provvede … all’istituzione di nuovi enti di area vasta e alla modificazione della loro circoscrizione e denominazione, intese le popolazioni interessate.”

All’art.11 dello Statuto, comma 1, viene aggiunto il seguente periodo: ”Gli enti di area vasta sono titolari di funzioni amministrative proprie, individuate con legge regionale, e di quelle conferite con legge regionale.” 

Si tratta di una dizione che parifica gli enti di area vasta ai Comuni e sostanzialmente significa che per le competenze proprie i finanziamenti provengono da entrate proprie mentre quelle conferite (che possono variare anche di anno in anno) vengono assicurate dalla Regione. 

Una nuova “cassetta degli attrezzi”

Peraltro l’art.54 dello Statuto, anch’esso opportunamente modificato, precisa che “i Comuni, anche nella forma di città metropolitana e degli enti di area vasta” possono essere finanziati con quote delle entrate della Regione, cioè della compartecipazione alle entrate fiscali. Temo quindi possa esserci un po’ di incertezza sul modo in cui troveranno le entrate, sempre comunque attraverso la Regione, sia le funzioni “proprie” sia quelle “conferite” agli enti di area vasta. Ad esempio con quota parte dell’IVA o dell’IRPEF di competenza regionale le prime, fissate in via definitiva, e con attribuzione dal bilancio regionale annuale le altre?

Ma il cuore delle modifiche statutarie è l’articolo 59 con la precisazione “enti di area vasta a elezione diretta” e con il nuovo comma 1bis: “La legge regionale disciplina la prima istituzione, le circoscrizioni e, anche con modalità differenziate, le funzioni, la forma di governo e le modalità di elezione degli organi di governo degli enti di area vasta”.

La semplice lettura di queste modifiche fa capire che è stata messa a disposizione della Regione una “cassetta degli attrezzi” potenzialmente molto articolata che, letta anche alla luce del Decreto Legislativo 2 gennaio 1997, n.9, (“Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni”), permette di completare il sistema regionale degli enti locali secondo prospettive fortemente innovative.

Mappa province mischiate friuli.

Ritornare alle vecchie Province, conservatorismo inutile

A patto di non nascondere la testa sotto la sabbia e pensare di cavarsela con la reintroduzione delle “vecchie province” di Gorizia, Pordenone, Udine e Trieste, cambiandone il nome in “aree vaste”. Magari con qualche piccola innovazione di funzioni. Operazione che non reggerebbe anche sul piano del diritto, vista la natura innovativa del nuovo soggetto amministrativo “area vasta”. 

Senza dimenticare che la stessa istituzione degli enti dovrà confrontarsi con l’obbligo delle “intese le popolazioni interessate” e dovrà produrre “enti di area vasta ad elezione diretta” che non siano assimilabili alla passata elezione degli organi delle Province così come abrogata dalla attuale legge di riforma generale in vigore, conosciuta come Del Rio.

Personalmente ritengo che alcuni aspetti sollevati dalle modifiche statutarie nella loro interconnessione con il D.Lgs. 2 gennaio 1997, n. 9, dovranno probabilmente essere chiariti con integrazione dello stesso Decreto attuativo dello Statuto, come ad esempio la reale praticabilità della stessa elezione diretta e qualche possibile conflittualità con funzioni comunali di derivazione statale, ma è bene lasciare queste questioni agli specialisti.

Rimane una domanda fondamentale: a cosa possono servire questi “enti di area vasta” e come allora definire le loro circoscrizioni?

Non credo che la loro funzione sia quella di alleggerire la burocrazia regionale da un lato e dall’altro di assorbire funzioni comunali nella loro difficoltà di fornire servizi. Obiettivi corretti nelle loro finalità ma che possono essere affrontati (come talvolta già lo sono) con strumenti diversi e che non hanno bisogno di costruire una rappresentanza democratica intermedia tra Regione e Comuni. 

Quello che può spingere a interpretare favorevolmente l’istituzione degli “enti di area vasta” è una loro possibile funzione di “governo del territorio infra regionale” come obiettivo strategico che permetta di supplire ad una mancanza attuale di bi-direzionalità (tra alto e basso) di dibattito democratico sulle scelte di interpretazione che coinvolgono i territori nelle diversità che essi possono esprimere. Diversità che sono proprio le ragioni d’essere della stessa specialità regionale.

Più potere, più responsabilità, più fantasia

La concentrazione di potere, normativo e anche finanziario, nelle mani dell’esecutivo regionale è un limite da superare anche attraverso una riflessione sull’ambiguità della stessa mancanza di potestà primaria della Regione in materia di “governo del territorio”. Questa è oggi impantanata nel campo delle potestà ripartite tra Regioni e Stato e si sta dimostrando, proprio nell’azione delle Province Autonome di Trento e Bolzano per il recupero di tale materia nei loro Statuti, uno spazio da rapidamente rivendicare anche per la nostra Regione. Ma l’interpretazione di questa potestà, che mette in relazione diversi terreni di politiche territoriali (dalla urbanistica alla mobilità, l’ambiente e i sistemi produttivi, il recupero delle politiche demografiche e insediative, etc.) non può non essere il risultato di una partecipazione diffusa di aspettative e conoscenze che a partire dalle basi territoriali sappiano dare forza alle indicazioni della stessa Regione.

Se le nuove “aree vaste” non servissero a svolgere anche questo compito sarebbero una pura sovrapposizione burocratica e non ci sarebbe alcuna motivazione per una loro funzione democratica, da intelligentemente costruire con un sistema elettorale che favorisca proprio l’attivazione di risorse territoriali e non la nomina dei caporali del potere regionale.

Individuare quindi le nuove aree vaste non può essere un gioco facile da fare a tavolino: serve capire che la geografia della Regione è costituita da sistemi territoriali di diversa natura, quali ecosistemi di più o meno equilibrato rapporto tra attività umane e ambiente, quali biosistemi dove gli elementi terrestri e naturali impongono la loro legge (ad es. i bacini idrici), quali infine i sistemi antropici dove le caratteristiche comunitarie di interpretazione del territorio hanno permesso quel mosaico di identità, anche linguistiche, di cui oggi godiamo.

E’ quindi oggi indispensabile anche un lavoro di registrazione delle specificità, accompagnato da proposte di loro possibili integrazioni in rapporto agli obiettivi di visione futura da costruire. E dove forse le indicazioni profondamente elastiche introdotte nell’art.59 dello Statuto di autonomia speciale possono essere quella mano della Provvidenza di cui abbiamo proprio bisogno.

Giorgio Cavallo
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Attivo in politica dai primi anni Sessanta del secolo scorso, è stato consigliere regionale di opposizione per tre legislature e per due mandati assessore all’Urbanistica e alla Mobilità del Comune di Udine, presidente regionale di Legambiente FVG negli anni Novanta e Duemila. Saggista, ha decine di pubblicazioni all’attivo. Collabora con testate di informazione locale su temi di attualità politica, sociale ed economica.

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