
La transizione energetica e il nuovo Piano regionale di Governo del Territorio
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La Regione si è appena dotata della nuova legge urbanistica da cui discenderà il Piano di Governo del Territorio. Legambiente F-VG ha inviato le sue osservazioni al relativo Disegno di Legge (DDL) formulando proposte anche in campo energetico.
Di seguito si espongono le ragioni per cui l’energia deve essere inserita anche nelle competenze di pianificazione urbanistica, cosa che il DDL non conteneva, rendendo chiaro il perché di tale proposta.
Perché l’energia deve essere oggetto di pianificazione urbanistica
Le motivazioni per cui la distribuzione nel territorio degli impianti ad energie rinnovabili debba essere oggetto di specifica pianificazione urbanistica derivano, se non altro:
- dalla riconosciuta criticità e strategicità della materia energetica dalla Sintesi non Tecnica del Rapporto Ambientale del PGT, ove essa viene alternativamente trattata come “sviluppo delle fonti rinnovabili”, e come “aumento dell’efficienza energetica”;
- dalla riconosciuta necessità, altresì affermata dalla Sintesi non Tecnica del Rapporto Ambientale del PGT, di presidiare “la localizzazione e la progettazione delle infrastrutture energetiche” in modo da limitare il consumo di suolo e le interferenze con gli ecosistemi e il paesaggio;
- dalla Sentenza 127/2026, Punto 18, Corte Costituzionale ove si afferma che “il raggiungimento dell’equilibrio tra espansione delle energie rinnovabili e salvaguardia del suolo agricolo implica l’adozione di un’accurata pianificazione territoriale nonché l’impiego di tecnologie compatibili, che permettano di coniugare la produzione di energia da fonti rinnovabili con la continuità dell’uso agricolo del territorio.”;
- da quanto disposto, in materia di individuazione delle aree idonee a ospitare impianti da fonti rinnovabili, dall’art. 2 del D.L. 21.11.2025, n. 175 convertito con L. 15.01.2026, n. 4, recante: «Misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili»;
- dal richiamo esplicito dell’art. 1 della LR 2/2025 alla necessità di realizzare impianti a fonti rinnovabili tenendo conto del “contemperamento degli obiettivi della pianificazione territoriale ed energetica” e della “coerenza con gli obiettivi della pianificazione paesaggistica e ambientale e di riduzione del consumo di suolo”.
La necessità di una pianificazione urbanistica energetica va affrontata stante la rilevanza dei numeri di impianti di produzione e di accumulo dell’energia cui siamo di fronte in Friuli-Venezia Giulia che, tra il 2021 e il 2025, ha visto domande progettuali per 1.177 MWp su 1525 ha.
| RIEPILOGO GENERALE IMPIANTI UTILITY SCALE | ||||||
| TOTALE GENERALE 2021-2025 (64 impianti) | MWp nominale | superficie complessiva ha | ha/MWp lordo | Rapporto MWp/ha lordi | Costo unitario impianto €/MWp | |
| 1.177,62 | 1.525,58 | 1,04 | 0,77 | 799.997 | ||
In particolare, oltre all’impatto generato dagli impianti, va considerato quello generato dagli accumuli di grandi dimensioni (BESS – Battery Energy Storage System) pari a 1.195 MWp solo nel 2025 (!) che rappresentano da soli il 61% della potenza che si dovrà installare in F-VG al 2030, per ottemperare al burden-sharing nazionale, stabilito dal PNIEC (Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima) pari a 1.960 MWp. Con l’aggravante che tali BESS costituiscono una quota aggiuntiva di consumo energetico fossile la cui decarbonizzazione non si sa a chi dovrà essere messa in carico!
L’eliminazione completa delle energie fossili nella nostra Regione (consumi elettrici + consumi termici + consumi trasporti) prevista per il 2045 (art. 1, c. 2 LR 4/2023), comporta la realizzazione di oltre 12.000 MWp per la cui realizzazione sono necessari 11.800 ha di aree e superfici; si stima che tali aree e superfici possano essere dislocate per circa la metà su aree agricole (6.800 ha pari al 3,1 della SAU regionale) e per il restante su coperture (2.400 ha), aree “degradate” (2.400 ha) o aree montane (200 ha), sempre che vi sia un’adeguata’ strumentazione normativa urbanistica che ne organizzi la pianificazione e la ripartizione nei territori equa e solidale (tutti i territori devono farsi carico, pro quota, del processo di decarbonizzazione).
Pianificare la transizione per ridurre i conflitti, ottimizzare i tempi, produrre risultati
Il ritmo con cui stiamo procedendo verso questo obiettivo è grosso modo la metà di quello che dovremmo avere.
Peraltro, è sempre più evidente l’interesse che il mondo produttivo, e non solo, ha per le energie rinnovabili, stante la immediata convenienza economica e tecnica che esse offrono e la autonomia e sicurezza che consentono in un mondo afflitto da instabilità crescenti.
Ciò premesso, pensare di realizzare impianti su circa 12.000 ha senza che vi sia una precisa pianificazione urbanistica sarebbe una grave omissione oltre che un errore di scarso “coraggio” che lascerebbe lo svolgimento del processo di decarbonizzazione al caso con un effetto “sprawling” degli impianti inaccettabile per i territori. Senza dire che i valori sopra indicati devono ritenersi cautelativi stante l’aumento del consumo di energia che si sta già verificando che lascia presagire un superamento del fabbisogno attualmente soddisfatto in regione con le energie fossili.
A ciò è chiamata la pianificazione urbanistica che deve fare la sua parte non solo perché ad essa richiama, come detto, esplicitamente l’art. 1 della LR 2/2025, ma perché ad essa fa riferimento anche il kit di strumenti per il coinvolgimento del pubblico nel processo di transizione energetica richiamato dalla Commissione Europea con apposite linee guida del 16.07.2026.
La LR 2/2025 Norme per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili sul territorio regionale (c.d. legge aree idonee) afferma (art. 1):
“Ai fini del contemperamento degli obiettivi della pianificazione territoriale ed energetica con i valori della tutela del patrimonio culturale e paesaggistico, dell’ambiente, della biodiversità, delle foreste, del suolo agricolo e delle peculiari produzioni agroalimentari del territorio, nonché in coerenza con gli obiettivi della pianificazione paesaggistica e ambientale e di riduzione del consumo di suolo, la presente legge disciplina l’individuazione delle aree non idonee all’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili sul territorio regionale.”
All’art. 2 si elencano le aree idonee tra le quali, prioritariamente, vengono indicate:
“- le aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica come delimitate dagli strumenti urbanistici, privilegiando l’utilizzo di strutture edificate e le aree a destinazione industriale che rientrano nel censimento regionale dei siti produttivi dismessi; le superfici di strutture edificate e i parcheggi;
- le aree nelle quali sono già presenti impianti della stessa fonte;
- siti oggetto di bonifica;
- aree di cava o le porzioni delle stesse; siti e gli impianti nella disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, dei gestori di infrastrutture ferroviarie, delle società concessionarie autostradali e delle società di gestione aeroportuale all’interno dei sedimi aeroportuali;
- le aree adiacenti alla rete autostradale;
- le superfici di strutture militari e le aree militari dismesse…”.

Non basterà l’escamotage del progetto che comporta variante
Si tratta, con tutta evidenza, di categorie urbanistiche tipiche rispetto alle quali è necessario chiedersi come pensa di operare il PGT ovvero, con quali strumenti pianificatori, generali ed attuativi, e possibilmente incentivanti (se non anche obbligatori) pensa di affrontare concretamente il tema della transizione energetica ovvero della distribuzione governata degli impianti? Ovvero, come si pensa di orientare gli operatori, piccoli e grandi, pubblici e privati, verso le aree non agricole, a minor impatto a cominciare dalle coperture e dalle superfici “degradate”?
A maggior ragione si deve oggi affrontare questo argomento stante l’esito della Sentenza 127/2026 Corte Costituzionale surrichiamata che chiude l’epoca dei grandi impianti a terra per lasciare spazio giuridicamente praticabile solo agli impianti agrivoltaici.
Sono, infine, noti i molti problemi di accettazione sociale che i grandi impianti creano nei territori. Contestazioni, che ritardano e rallentano la transizione energetica, vieppiù rafforzate da una massiccia concentrazione degli impianti in ristretti ambiti territoriali (sostanzialmente la pianura) creando un problema di “ingiustizia territoriale” non sopportabile nel medio-lungo periodo.
Condividere impatti e benefici nell’area vasta
In poche parole; come si pensa di affidare ai territori e, quindi, ai singoli comuni, pur in un’ottica di area vasta, il compito di pianificare e individuare le aree dove mettere gli impianti dal momento che non è pensabile che solo alcuni territori (solo quelli di pianura), debbano farsi carico (forzatamente!) di “ospitare” i grandi impianti (privati) di produzione e di accumulo necessari alla decarbonizzazione, mentre altri territori/comuni, in particolare le città, i centri medi e tutta la montagna, non debbano, corresponsabilmente, farsi carico, in qualche misura, della propria decarbonizzazione?
La pianificazione urbanistica non può eludere tale domanda; dove e chi farà la transizione energetica delle città medie e grandi (25 % della popolazione); dove e chi farà la transizione delle aree montane (ca 50% della superficie regionale!).
Una “buona pianificazione”, che si pone obiettivi di rigenerazione, resilienza, riduzione del consumo di suolo e qualità della vita, deve affrontare anche la questione degli impianti di produzione energetica per evitare uno “sprawling” che sarà inevitabile se governato solo dalla legge sulle aree idonee.
Serve la “traduzione” urbanistica della LR 2/2025, fissando chiaramente le aree e le superfici dove gli impianti devono essere fatti (tetti, coperture, aree degradate, ecc.) con il corredo dei conseguenti strumenti attuativi in una sorta di “conformazione” urbanistica agli obiettivi del Piano Energetico Regionale e del nuovo Piano di Governo del Territorio.

P.S. Aggiornamento:
Pochi giorni dopo la scrittura di questo testo, la legge regionale sul Piano di Governo del Territorio è stata approvata (1° ottobre 2026).
All’art. 19, c. 2 afferma che: … 2. Il PGT assume una visione guida fondata sull’analisi degli scenari demografici, climatici, energetici, ambientali ed economici definendo conseguenti priorità e strategie territoriali.”
Al c. 3 afferma “il PGT riconosce quali risorse strategiche fondamentali del patrimonio territoriale regionale l’acqua, il suolo, il verde, la biodiversità e le fonti compatibili di energia rinnovabile assicurandone la tutela, la rigenerazione e l’uso sostenibile;
Entrambi i testi non comparivano nel DDL portato all’esame degli stakeholder, quindi si può arguire che, stanti le osservazioni puntuali svolte da Legambiente F-VG sulla questione “energia e pianificazione territoriale”, si sia contribuito a inserire in legge il tema dell’energia che vi era totalmente ignorato.
Referente per l’energia e le CER di Legambiente FVG, già ispettore forestale del Corpo forestale regionale.

