
Nell’ultimo decreto governativo sulla scuola c’è un articolo solo per noi
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Il Decreto Legge n. 170 del 30 settembre 2026 (link) riguarda, come dice il titolo dello stesso, Misure urgenti per garantire il regolare avvio dell’anno scolastico 2026/2027, per l’accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell’istruzione e del merito, per la promozione dell’integrazione degli studenti stranieri nell’ambito scolastico, nonchè in materia di formazione superiore e ricerca.
Si è discusso sulla reale urgenza di molti dei contenuti del decreto (che per gli stranieri, ad esempio, detta norme che valgono dal 1° settembre 2027), ma comunque sia il Decreto ha iniziato il suo cammino parlamentare per essere approvato entro i termini dei 60 giorni.
Il decreto legge contiene molte e disparate misure e una di queste tocca direttamente la Regione Friuli Venezia Giulia. Si tratta dell’articolo 6 che contiene misure urgenti che risultano abbastanza criptiche a chi non conosca con precisione sia la materia che lo specifico contesto regionale.
Così, per capirci di più, ho chiesto a Piervincenzo Di Terlizzi, dirigente dell’Istituto Tecnico Kennedy di Pordenone, di aiutarmi a capire i diversi aspetti dell’articolo 6.
Organico aggiuntivo a carico della regione
Il comma 1 dell’articolo 6 affronta il tema dell’organico aggiuntivo a carico della Regione e risponde al fabbisogno di personale delle scuole statali del Friuli Venezia Giulia che le dotazioni calcolate sui parametri nazionali non coprono. Dà inoltre una base legislativa statale a un modello che la Regione finanzia da anni con risorse proprie, riconoscendo la specificità del sistema scolastico regionale.
Le due disposizioni normative su cui si fonda sono l’art. 1, comma 11-bis, del DL 111/2021 (convertito con Legge 133/2021), sul cofinanziamento dei contratti di supplenza breve e saltuaria e l’art. 5, comma 4-bis, del DL 104/2013 (convertito con Legge 128/2013), sul potenziamento dell’offerta formativa. La nozione di “sistema scolastico regionale” rinvia invece alla Legge Regionale 13/2018.
In sostanza si dice che la Regione può finanziare, con oneri a proprio carico, un incremento della dotazione di personale scolastico a supporto organizzativo e didattico, ulteriore rispetto a quella statale, nelle istituzioni scolastiche statali del sistema regionale. Al personale impiegato il servizio è riconosciuto nei termini della legislazione vigente, quindi vale come servizio ordinario per punteggio, anzianità e progressione di carriera. La norma non precisa se l’incremento riguardi docenti, ATA o entrambi, né come avvenga il reclutamento. Si presume tramite le graduatorie ordinarie.

Docenti di madrelingua tedesca
Il comma 2 si riferisce invece ai docenti di madrelingua tedesca nelle scuole bilingui. Va ricordato che a giugno 2026 il Ministero dell’Istruzione e del Merito con DM n. 102 ha autorizzato la sperimentazione di insegnamento bilingue italiano-tedesco per otto anni scolastici agli Istituti comprensivi “Michele Gortani” di Comeglians (UDIC80900E), “Val Tagliamento” di Ampezzo (UDIC82300R) e “Jacopo Linussio – Angelo Matiz” di Paluzza (UDIC81200A). Si tratta delle comunità germanofone di Paluzza, Sappada e Sauris/Zahre e il provvedimento contenuto del DL 170 risponde alla carenza di docenti di madrelingua tedesca nelle scuole statali con insegnamento bilingue del sistema regionale e si fonda sull’art. 6 della Costituzione e sulla legge 482/1999 che tutela le minoranze linguistiche storiche, tra cui quella germanofona.
In concreto accade che la Regione, con oneri a proprio carico e sulla base di un protocollo d’intesa con l’Ufficio Scolastico Regionale, trasferisce all’entrata del bilancio dello Stato le risorse necessarie per pagare i docenti. Queste vengono riassegnate ai capitoli del Ministero per pagare contratti a tempo determinato, stipulati tramite procedure comparative con docenti madrelingua o esperti nell’insegnamento del tedesco, anche privi di abilitazione. La disciplina opera infatti in deroga ai requisiti di abilitazione previsti dalla normativa vigente (D.Lgs. 59/2017). Questi docenti fanno parte a pieno titolo del consiglio di classe ed esercitano le prerogative della funzione docente. Non sono quindi esperti esterni di affiancamento, come previsto finora. Le norme speciali sul reclutamento sono rinviate a un decreto del Ministro da adottare entro sessanta giorni.
Una pluralità di potestà statuarie
Insomma, un articolo davvero molto particolare e sicuramente urgente per quanto riguarda il personale docente di madrelingua tedesca, visto che la sperimentazione è già iniziata. Per comprendere meglio il contesto va poi qui ricordato che le regioni a statuto speciale hanno, rispetto al tema scuola, un diverso livello di autonomia con le ordinarie e fra di loro.
Ad esempio in Valle d’Aosta, Trentino e Alto Adige il personale docente è gestito direttamente dall’autorità regionale ed è a tutti gli effetti personale dipendente dalla Regione (o dalla Provincia Autonoma) mentre ciò non accade in Sardegna, Sicilia e Friuli Venezia Giulia.
L’articolo 6 del decreto legge 170 sembra così quasi avviare, senza nominarlo, il percorso verso una pluralità di diverse potestà statuarie in capo alle regioni e, nello specifico alla Regione Friuli Venezia Giulia di cui molto si è discusso in questi anni.
Il riferimento, ovviamente, è all’art. 116 della Costituzione Italiana dove, tra l’altro, viene utilizzata la dizione Friuli Venezia Giulia, senza il trattino, mentre nel testo del DL 170 ritorna il trattino tra Friuli e Venezia Giulia…
Filosofo dell’educazione. Coordinatore scientifico di Casco Learning e coordinatore nazionale della Rete delle scuole di Pace. Per 20 anni dirigente scolastico, è tra i fondatori del Movimento Avanguardie Educative. Ha insegnato didattica alle Università di Parma e Cattolica di Piacenza. Il suo ultimo volume si intitola “Scuola bene comune. Idee per ripensare l’educazione” (Emi 2023).
- Aluisi Tosolini

