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Torviscosa

Caffaro e Torviscosa, una storia di industria e ambiente lunga quasi novanta anni … e oltre


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Dopo la sintesi storica dell’insediamento industriale chimico di Torviscosa dal 1937 ai giorni nostri (qui:https://ilpassogiusto.eu/caffaro-e-torviscosa-una-storia-di-industria-e-ambiente-lunga-quasi-novanta-anni-e-oltre/ ) concludiamo riassumendo le complesse vicende ambientali, giudiziarie e politiche tutt’altro che concluse di questo Sito Inquinato di rilevanza nazionale, ma invece così lontano dalla cronaca locale. Qui ( https://ilpassogiusto.eu/manifesto-del-patto-di-comunita-per-lecogiustizia/ ) si può leggere il Manifesto prodotto recentemente da Acli, Agesci, Arci, Azione Cattolica, Legambiente e Libera che si propone di mantenere attenzione alle necessità della bonifica e del ripristino ambientale.

Le attività industriali storiche del sito Caffaro hanno interagito con le matrici ambientali del sito produttivo: aria, acque superficiali e sotterranee, suolo e sottosuolo, sedimenti. Queste matrici hanno ricevuto le pressioni ambientali rappresentate da emissioni in atmosfera, scarichi idrici, produzione di rifiuti, sversamenti su terreni; in particolare:

*la necessità di allontanare le acque di processo favorì lo scarico di acque reflue all’interno del canale navigabile, in collegamento con il canale Banduzzi e la laguna di Marano e Grado.

*la necessità di garantire la navigabilità del canale favorì il periodico dragaggio dei sedimenti con il loro accumulo al margine della sponda in destra idrografica.

*la necessità di stoccare le ceneri provenienti dalla nuova centrale termoelettrica (1961) favorì la destinazione a discarica di alcune aree a sud dello stabilimento.

Solo dopo il 1966 si cominciò ad avere normative ambientali in grado di garantire attività rispettose dell’ambiente e, quindi, il rispetto di valori limite che si andarono sostanziando nel tempo, con relative modifiche e integrazioni, sino all’attuale D.Lgs. 152/2006 che rappresenta il “codice dell’ambiente”; in particolare vanno richiamati:

° L. 615/1966 : provvedimenti contro l’inquinamento atmosferico;

° L. 319/1976 : norme per la tutela delle acque dall’inquinamento;

° Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915;

Attuazione delle Direttive CEE n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi;

° L. 84/1994: riordino della legislazione in materia portuale;

° D.M. 471/99: Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

Le “necessità” del processo produttivo sopra rappresentate hanno scaricato sul territorio i loro effetti prima e dopo le disposizioni normative con “introduzione diretta o indiretta a seguito di attività umana di sostanze nell’aria, nell’acqua o nel terreno, che possono nuocere alla salute umana o alla qualità degli ecosistemi acquatici o degli ecosistemi terrestri che dipendono direttamente da ecosistemi acquatici, perturbando, deturpando e deteriorando i valori ricreativi o altri usi legittimi dell’ambiente” (da definizione di inquinamento, direttiva Comunitaria 2000/60).

La totalità dell’insediamento produttivo Caffaro e del suo immediato intorno riguarda oltrechè 42 ettari di superficie impermeabilizzata e 63 ettari di aree scoperte, 10 ettari di corpi idrici superficiali e sedimenti di fondo, 15 ettari di casse di colmata per i sedimenti e 16 ettari di discariche di smaltimento di rifiuti.

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I giudizi della Magistratura

Significativi riguardo ai fenomeni di inquinamento registrati nel tempo sono alcuni provvedimenti giudiziari che si richiamano in estratto:

– “… nessuno può mettere in dubbio che l’attività di scarico dei rifiuti industriali delle lavorazioni chimiche della SAICI in laguna sia stata per la sua natura pericolosa atteso l’effetto micidiale che detti scarichi hanno prodotto sulla vita della fauna ittica …” (da sentenza n. 363/1968 Corte di Appello di Trieste);

– “... e in tal modo cagionato, ovvero non impedito l’accadere di una situazione massiva di contaminazione del suolo, del sottosuolo, delle acque sotterranee e superficiali a mezzo accumulo, sversamento, immissione ed emissione nell’ambiente di rifiuti, liquidi e solidi, prodotti dall’attività esercita, contenenti sostanze pericolose e tossiche, tale da causare un evento di danno e pericolo per la pubblica incolumità e la salute pubblica, anche a seguito di una alterazione ecosistemica con un rischio congruo per la salute pubblica attraverso processi di rilascio e bioaccumulo in animali destinati alla alimentazione umana, straordinariamente grave, con compromissione di elevata portata distruttiva dell’ambiente, totalmente alterato nella sua biocenosi e biodiversità in conseguenza dell’inquinamento del suolo, del sottosuolo e di avvelenamento delle acque di falda acquifera in prossimità del sito dello stabilimento e siti esterni allo stesso, di un inquinamento dei sedimenti del canale “Banduzzi”, del c.d. canale “Banduzzino”, di alcuni canali della laguna di Grado e Marano” (da richiesta di rinvio a giudizio nel procedimento giudiziario n. 11362 / 2008 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Udine, che portò alla condanna degli imputati,

con rifusione in solido delle spese di costituzione e difesa delle parti civili: Comuni di Grado,

Marano Lagunare e Torviscosa, Ministero dell’ambiente e WWF);

– “… L’impatto sull’ecosistema lagunare del tipo di pesca (con il rampone) risulta deleterio dal momento che l’attrezzo intacca gravemente il fondo sabbioso della laguna, … dando altresì origine a messa in sospensione degli inquinanti di origine industriale in particolare del mercurio per lo più nella forma del metilmercurio… presente da tempo nei sedimenti lagunari ...” (da sentenza n. 14/2010 del Tribunale di Udine).

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I provvedimenti politico amministrativi

L’inquinamento causato dalle attività industriali ha riguardato le parti a terra del sito e la Laguna di Marano e Grado ha interessato, attraverso il trasporto dei sedimenti contaminati da mercurio lungo il canale Banduzzi e il fiume Ausa, un ambito esteso sino alla parte occidentale della Laguna di Marano e Grado, andandosi a sommare all’inquinamento della Laguna nella sua parte orientale e centrale, prodotto da un’altra fonte di natura antropica rappresentata dai sedimenti contaminati da mercurio trasportati dal fiume Isonzo, provenienti dal sito di estrazione del mercurio dalla miniera di Idrja (oggi in Repubblica di Slovenia), attiva dal seicento sino al secolo scorso.

Si tratta di inquinamento perchè la normativa ha sempre previsto l’osservanza di valori di riferimento per la sostanza “mercurio e composti”, sostanza pericolosa prioritaria, come entità unica, senza alcuna distinzione.

Le amministrazioni pubbliche, a vario titolo interessate per gli aspetti ambientali, sanitari e di gestione delle attività industriali e di risanamento ambientale (la Regione Friuli Venezia Giulia, Direzione Centrale Ambiente e Direzione Centrale Salute, Agenzia Regionale Protezione Ambiente, Università degli Studi di Trieste, Università degli Studi di Udine, Ministero Ambiente, Istituto Superiore di Sanità, Agenzia Nazionale Protezione Ambiente, Ministero Sviluppo Economico, Presidenza del Consiglio dei Ministri), nel tempo hanno lasciato diverse tracce importanti.

Le loro risposte cominciarono a giungere dal 1995 a valle del consolidamento delle norme di settore, in un sistema che ha visto lentamente irrobustire gli strumenti autorizzativi, di monitoraggio e di controllo ambientale per gli insediamenti industriali, sono state condotte attività significative per accertare i fenomeni di inquinamento, con la caratterizzazione ambientale delle diverse matrici e per valutare i loro effetti di carattere ambientale e sanitario, per pianificare interventi di risanamento e bonifica, per fornire protocolli operativi per la sicurezza alimentare dei prodotti ittici, per gestire gli interventi di dragaggio, per gestire gli interventi di bonifica e messa in sicurezza.

E nel tempo è riemerso dirompente il conflitto tra esigenze ambientali e esigenze produttive esploso dopo la perimetrazione del SIN (Sito Inquinato di interesse Nazionale) “Laguna di Grado e Marano”, di cui al Decreto Ministeriale del 24 febbraio 2003, all’interno del quale rientrava il sito Caffaro, per una superficie complessiva di circa 10.795 ha, 3755 ha di aree a terra e 6.940 ha di aree a mare (pari al 60% della laguna).

Anche i siti Caffaro a Brescia e Colleferro rientrarono nell’elenco dei SIN decretati dal Ministero Ambiente a conferma di gravi criticità ambientali che avevano contraddistinto anche quei cicli produttivi.

Nel 2008 dopo la crisi causata dal sequestro dell’impianto cloro-soda lo Stato attivò nel 2009 l’Amministrazione Straordinaria Caffaro srl che ha lasciato irrisolti i problemi ambientali del sito, come le istanze dei numerosi creditori. 

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Alcuni effetti, ancora pochi

Nel 2009 lo Stato tra i compiti del Commissario delegato dal Governo inserì anche quello di affrontare, in danno dei soggetti responsabili, le problematiche ambientali del sito dello stabilimento Caffaro. Nel 2011 si registrò la prima riduzione del perimetro dell’area vincolata del sito Caffaro con la restituzione agli usi legittimi dell’area dove è poi sorto lo stabilimento di HaloIndustry, che risultano l’unica riduzione significativa dell’area e l’unica azienda di nuovo insediamento dal 2003.

Nel 2012, dopo la fine del periodo commissariale, la riperimetrazione del SIN ha escluso la laguna riducendo l’area vincolata alla Caffaro e intorno.

E’ stata una lunga stagione (1963–2026) di contenziosi giudiziari civili e penali non ancora conclusa. E’ importante ricordare che il Ministero Ambiente aveva più volte avanzato richieste di danno ambientale che erano state rigettate. La Corte di Appello di Milano nel 2021 per la prima volta ha riconosciuto un danno ambientale per il SIN Caffaro di Torviscosa quantificato in 117 milioni di euro, confermato dalla Corte di Giustizia dell’UE cui la Corte di Cassazione aveva rimesso l’impugnazione della sentenza da parte della società LivaNova PLC; la Corte di Giustizia ha confermato che il principio “chi inquina paga” si applica anche a passività determinate al momento della scissione tra società e che tali passività sono trasferibili alla società beneficiaria.

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