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I nuovi enti intermedi regionali. Spunti per dibattere.


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E’ opportuno premettere che il tema delle amministrazioni provinciali ha rappresentato, in questo ultimo ventennio di vita repubblicana, un argomento sul quale si sono sviluppate, sia sul piano istituzionale che politico, posizioni articolate e talora contrastanti che hanno prodotto, almeno sino a questo momento, soluzioni parziali ed inadeguate. Storicamente le province hanno rappresentato soprattutto il punto di riferimento dell’articolazione periferica della amministrazione dello Stato con al vertice la figura del Prefetto. 

Successivamente, ed in particolare dopo la istituzione delle Regioni ordinarie nel 1970 l’assetto della amministrazione territoriale è progressivamente mutato, via via che i nuovi enti, le Regioni appunto, hanno acquisito maggiore autorevolezza estendendo progressivamente il proprio patrimonio di competenze e funzioni. Lo si può notare con ogni evidenza dal testo della legge Delrio del 2014 che da un lato introduce l’istituto delle aree metropolitane e dall’altro prevede le province come enti a rappresentanza indiretta con una dotazione di funzioni notevolmente circoscritta. 

Friuli Venezia Giulia Province

La crisi progressiva dell’ente Provincia

Al tempo compariva all’orizzonte la grande riforma costituzionale proposta dal governo Renzi che avrebbe dovuto segnare la fine definitiva di quegli enti, convinzione che si era sostanzialmente diffusa anche tra le più alte Istituzioni dello Stato. Le cose però andarono diversamente nel senso che nel 2016 il referendum su quella grande riforma costituzionale diede esito negativo lasciando così inalterato l’assetto costituzionale preesistente. Le Province quindi rimasero in vita disciplinate dalla citata legge Delrio ma sostanzialmente impoverite. 

Nel Friuli Venezia Giulia, in virtù della competenza primaria spettante alla Regione nella materia, questi enti sono stati invece espunti dallo Statuto e quindi soppressi. Cessati gli enti di rango costituzionale e statutario le funzioni, quali enti di collegamento tra Regione ed amministrazioni comunali, furono assunte da organismi di natura esclusivamente amministrativa, emanazione autonoma della Regione. 

Con la legge costituzionale n. 1 del 2026 gli enti intermedi, assurti nuovamente al rango di enti costituzionali, sono stati introdotti con la denominazione di Enti di area vasta. Si sottolinea volutamente la natura costituzionale di questi ultimi il che li rende del tutto diversi da quelli puramente amministrativi, come gli enti di decentramento regionale (EDR) sino ad allora esistenti. Difficile è stabilire una netta correlazione tra la locuzione “enti di area vasta”, usata nella legge di riforma dello Statuto, e quello di province come tradizionalmente intese e soprattutto come richiamate dall’articolo 114 della Costituzione. E’ possibile che l’innovazione discenda dalla volontà di adottare una formulazione per così dire più conforme ai tempi. Vero è che con entrambi i termini si è voluto riferirsi ad un modello univoco, quello di ente intermedio tra la Regione ed i Comuni, dotato però di una propria autonomia organizzativa e funzionale: un ente di governo del proprio territorio per l’esercizio delle competenze ad esso spettanti in base alla legge.

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Enti di rilievo costituzionale

Si arriva così alla fase attuale: la Giunta regionale ha da poco varato il disegno di legge regionale con il quale si istituiscono i quattro “Enti provincia” della Regione.

Si è sottolineato poco sopra che si tratta di enti di origine costituzionale perché tale è la riforma dello Statuto approvata con la legge, appunto costituzionale, numero 1 del 2026. Questo aspetto non è irrilevante nel senso che la disciplina di tali enti è assoggettata non solo alle previsioni dello Statuto ma altresì ai principi della Costituzione stessa che all’articolo 114 elenca espressamente le istituzioni territoriali che “costituiscono” la Repubblica: “Comuni, Province, Aree metropolitane, Regioni e Stato”. 

Deve quindi correttamente intendersi che le Province o come ora chiamate enti di area vasta non obbediscono solo alla legge della regione della quale ciascuna fa parte, ma assumono anche un ruolo costitutivo della Repubblica italiana: dal che, come si è sopra anticipato, discendono i vincoli dei principi costituzionali, quindi di carattere superiore e generale. Spetta all’interprete di volta in volta valutare se la legge regionale che ne stabilisce l’ordinamento e l’organizzazione sul territorio del Friuli Venezia Giulia   sia coerente con tali principi e nel caso di dubbio, incertezza o contenzioso spetterà in primis alla Corte Costituzionale di dirimere gli eventuali conflitti.

Orbene, lo Statuto regionale come ora modificato contiene esso stesso alcune puntuali previsioni atte a fissare caratteristiche diverse per gli enti del Friuli Venezia Giulia rispetto alle province come disciplinate dalla legge Delrio. In primo luogo è prevista l’elezione diretta degli organi della provincia al posto di quella di secondo grado. In secondo luogo la legge regionale può attribuire alle proprie province competenze anche diversificate. Si tratta di peculiarità di grande rilievo che peraltro non escludono la possibilità che anche altri principi fondamentali desumibili dalla Costituzione o dalle relative norme interposte si estendano agli enti del Friuli Venezia Giulia andando ad affiancare la disciplina prevista per gli enti di quest’ultima.

“Sentire il parere delle popolazioni interessate” o no?

A questo riguardo ha suscitato l’attenzione il tema della assoggettabilità a referendum popolare della istituzione degli Enti di area vasta – Province e delle relative circoscrizioni territoriali. Sul punto va prioritariamente richiamato l’articolo 7 della legge costituzionale 1/2026 laddove esso prevede che all’istituzione di nuovi enti di area vasta si provvede “intese le popolazioni interessate”. Premesso che la formula usata dal legislatore costituzionale appare alludere inequivocabilmente all’istituto della consultazione diretta dei cittadini, sembrerebbe riduttivo circoscrivere l’applicabilità della norma al solo caso di eventuale successiva creazione di una ulteriore nuova provincia in aggiunta a quelle già operanti sul territorio. 

Se ciò è indiscutibilmente vero è a maggior ragione necessaria la consultazione quando, come oggi avviene, non esista alcun ente provincia in quanto definitivamente cancellato nell’anno 2016 e si tratti di ridisegnare l’articolazione territoriale dell’ente intermedio. Peraltro va sottolineato come non solo la recente riforma dello Statuto abbia previsto, espressamente, tale adempimento ma altresì ci si trovi in presenza di un vincolo di ordine superiore dal momento che sia lo Statuto come la stessa Costituzione e le correlate norme interposte richiedano la consultazione popolare ogniqualvolta il cittadino venga posto sotto una nuova e diversa istituzione di governo, si tratti di un diverso Comune, Provincia o Regione. Siamo cioè nel campo di quei principi fondamentali di garanzia e tutela che la Costituzione, prima ancora che lo Statuto, garantisce al singolo cittadino, principi, come rilevato nelle premesse, dai quali non sembra potersi derogare senza incorrere in una fattispecie di illegittimità costituzionale.

Giovanni Bellarosa
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Laureato in giurisprudenza all’Università di Trieste.

Nel 1972 è vincitore di pubblico concorso presso la Regione Friuli Venezia Giulia.

Dopo alcuni anni di servizio presso gli uffici dei lavori pubblici, della Segreteria generale e dell’Assessorato alle finanze è stato promosso a dirigente e quindi a direttore regionale. E’ stato chiamato nel 1980 a Capo di gabinetto della Presidenza della Regione dal presidente Antonio Comelli, incarico che ha continuato a rivestire con il presidente Biasutti.

Successivamente è stato nominato Segretario generale della Regione continuando a rivestire per alcuni anni anche la funzione di Capo di gabinetto.  

Nell’ambito delle proprie funzioni istituzionali ha seguito tra l’altro i rapporti tra la Presidenza della Regione ed il Governo nazionale. 

Ha seguito sin dagli anni ’80 la predisposizione delle norme di attuazione dello statuto regionale e l’attività della Commissione paritetica di cui all’articolo 65 dello statuto.

Successivamente è divenuto prima componente effettivo della predetta commissione paritetica per l’attuazione dello statuto e poi Presidente.

Nel 2005 ha cessato il rapporto con la Regione ed ha assunto la funzione di Magistrato della Corte dei Conti. In tale qualità ha svolto le funzioni di controllo presso la Sezione della Corte dei conti per la regione Friuli Venezia Giulia sino alla quiescenza per raggiunti limiti di età.

Attualmente continua ad occuparsi dei temi istituzionali con particolare riguardo per quelli interessanti le regioni e le autonomie differenziate. 

Scrive commenti di carattere istituzionale sui quotidiani regionali ed ha partecipato come relatore a convegni e celebrazioni.

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